Chiunque lavori nell’industria agroalimentare lo sa bene: alimenti trasformati (come i biscotti e la pasta) o sottoposti a trattamenti di conservazione (come i surgelati, i cibi inscatolati e le conserve) sono, laddove confezionati, forniti di etichetta alimentare. Si tratta di uno strumento che, redatto dall’azienda stessa, è fondamentale per l’utente finale: descrivendo l’alimento, infatti, essa consente a chi lo acquista di scegliere quello che davvero risponde alle proprie esigenze, siano esse legate al gusto, alle scelte etiche, alla dieta o al regime alimentare.
Va da sé che, data la sua importanza per il consumatore, l’etichetta alimentare deve essere redatta con grande attenzione dall’azienda produttrice, la quale ne deve conoscere non solo il senso ma anche la composizione e il significato, oltre che le regole a essa legate: il rischio è infatti quello di disattendere la stringente legge in materia, incappando, anche solo per la poca conoscenza dell’argomento o per qualche disattenzione, in sanzioni, oltre che nel rischio di far venire meno la fiducia nei consumatori, causando così criticità all’intero business aziendale.
Etichetta alimentare: cos’è e qual è il regolamento
Partiamo, dunque, dalle basi: per etichetta alimentare si intende “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore.” (Art. 1 Reg. 1169/2011).
Trattandosi di indicazioni che tutti i consumatori devono poter leggere e interpretare allo stesso modo, qualunque sia il prodotto in questione o l’area di acquista, l’etichetta alimentare deve seguire una forma di comunicazione standard che aiuti e permetta il confronto tra i diversi prodotti presenti in commercio nell’intera comunità europea: per questo motivo, il Regolamento comunitario n. 1169 del 25 ottobre 2011 e la successiva integrazione con il Regolamento delegato (UE) n. 78/2014 hanno introdotto nuove norme sulle informazioni nutrizionali obbligatorie e volontarie per l’etichettatura dei prodotti agroalimentari, soddisfacendo così la necessità di avere regole comuni europee, applicate in tutti gli stati membri.
Etichetta alimentare: le informazioni obbligatorie
Tali informazioni obbligatorie sono quelle riferite a marca, elenco degli ingredienti, termine minimo di conservazione, quantità netta del prodotto, partita (o lotto), modalità di conservazione e di utilizzazione e caratteristiche nutrizionali sotto forma di tabella. Non solo. I requisiti da garantire tramite l’etichetta alimentare sono quelli della chiarezza, della leggibilità (tipografia e dimensioni), della facilità di lettura (grafica) e dell’indelebile, elementi che non possono mai mancare per creare vera e propria consapevolezza nel cliente (e, dunque, fiducia, oltre che fidelizzazione). Infine, è da chiarire che le informazioni contenute nel regolamento interessano solo i prodotti pre-confezionati o pre-imballati; nel caso in cui il prodotto venga proposto senza confezione o venga pre-imballato sul punto vendita, le indicazioni da apporre obbligatoriamente sono a discrezione dello Stato membro (art. 44).
Etichetta alimentare: le informazioni facoltative
Oltre a quelli appena visti (che, come accennato, sono obbligatori) talvolta vengono indicate sul pack anche valori aggiunti alle informazioni di base (come claim, marchi di qualità, ricette ecc.): queste sono informazioni facoltative, che devono essere tuttavia veicolate in maniera chiara e seguendo indicazioni precise.