Quando si ha a che fare con l’analisi dei rifiuti la domanda che ci si pone più spesso è se le analisi dei rifiuti sono obbligatorie. Ebbene, la risposta non è univoca ma varia a seconda della situazione: vi sono infatti frangenti in cui sussiste l’obbligo e situazioni in cui l’analisi si rende necessaria esclusivamente ai fini della caratterizzazione del rifiuto. A variare, poi, non è solo l’obbligatorietà ma anche la periodicità delle analisi, che può cambiare a seconda del destino del rifiuto, del processo produttivo o di eventuali prescrizioni normative.
Per fare un po’ di chiarezza, ossia per capire quando le analisi dei rifiuti sono obbligatorie e vedere quando esse vanno eseguite e per quali scopi, abbiamo deciso di scrivere questo articolo: si tratta di un piccolo vademecum da tenere sempre in considerazione quando si necessita di espletare delle analisi sui rifiuti, senza mai dimenticarsi che un’attività tanto importante per salute tanto dell’uomo quanto dell’ambiente deve essere effettuata da specialisti seri e accreditati, in grado cioè di effettuare le analisi corrette nel pieno rispetto della normativa vigente. Iniziamo!
Analisi dei rifiuti: quali tipi esistono
Come abbiamo accennato, parlare in maniera generica di “analisi dei rifiuti” potrebbe essere fuorviante. Per capire infatti se le analisi sui rifiuti sono necessarie è bene capire l’obiettivo che ci si pone con tale attività: per esempio, le analisi chimiche sui rifiuti possono avere valore di classificazione, quando stabiliscono se un rifiuto è pericoloso o no, ma anche di caratterizzazione, quando forniscono un’esauriente descrizione del rifiuto, delle sue componenti e delle sue caratteristiche chimico-fisiche, di smaltimento o di recupero, quando verificano l’ammissibilità ad un certo tipo di destinazione, o, infine, prescrittive, quando vengono richieste da provvedimenti autorizzativi o degli Enti di controllo.
Analisi dei rifiuti obbligatorie
Vista questa prima divisione, passiamo ora a vedere quali sono le analisi dei rifiuti obbligatorie. Esse sono tali sono in alcune ipotesi: per il conferimento in discarica, al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria sulla base della caratterizzazione del rifiuto; per il conferimento ad impianti di termovalorizzazione, ossia gli inceneritori in base alle informazioni sulla composizione chimica dello stesso; per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato e per le “voci a specchio”, ossia quei rifiuti che vengono indicati nel CER sia come pericolosi sia come non pericolosi, in funzione del riferimento al contenuto di sostanze pericolose. E, a proposito di CER, va da sé che per tutti quei rifiuti classificati con codici CER non pericolosi assoluti (ANH) non vi è obbligatorietà di predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti.
Le sanzioni per le analisi dei rifiuti obbligatorie
Ma cosa accade quando non vengono effettuate analisi dei rifiuti obbligatorie, o quando vengono fornite indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti? Ebbene, su questo punto la legge è molto severa: il rischio, infatti, è quello di essere puniti con sanzioni amministrative pecuniarie e alla pena di reclusione fino a 2 anni.