La disciplina delle analisi sui fanghi di depurazione

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Quando si parla di analisi dei fanghi di depurazione si fa riferimento a quella serie di attività atte ad analizzare il prodotto di trattamenti depurativi in cui si concentrano gli inquinanti rimossi dalle acque reflue. I fanghi di depurazione sono, infatti, il prodotto di trattamenti depurativi che nascono dall’unione degli inquinanti rimossi dalle acque reflue, ovvero una sospensione liquida più o meno ricca di solidi di natura organica e inorganica, con una percentuale di sostanza secca, pari a circa il 20 per cento. 

In Italia, e secondo gli ultimi dati ISPRA, i fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane (codice EER 190805) prodotti sul territorio nazionale sono pari a circa 3,4 milioni di tonnellate e, di questi, il 53,5% è stato avviato ad operazioni di smaltimento, mentre il 44,1% ad operazioni di recupero. Dati significativi, soprattutto in ottica di circular economy, ma fa riflettere il fatto che, a oggi, risultano in esercizio poco più di 18mila impianti di depurazione delle acque reflue urbane, numero che seppur in leggero aumento non è ancora sufficiente a soddisfare i fabbisogni della popolazione: 1,6 milioni di cittadini vivono attualmente in aree prive di depuratori (Istat 2020). Un ritardo colpevole, con un nord in generale meglio attrezzato e un centro-sud, in particolare il sud, in grave emergenza.

Va da sé che con numeri di questo tipo avere contezza di quella che è la legge che disciplina la materia delle analisi dei fanghi di depurazione fornisce un importante aiuto nell’intera catena del trattamento di questo tipo di rifiuto, dando un’importante mano al tema della sicurezza e della salubrità non solo delle persone ma anche degli habitat.

Cosa dice la legge sulle analisi fanghi depurazione

In tema di gestione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue viene preso a modello l’articolo 127, c. 1, D.L.vo 152/06, che nell’attuale formulazione – come risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo 4/08. Vi si legge: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue  sono  sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile (e  alla  fine  del  complessivo  processo di trattamento effettuato  nell’impianto  di  depurazione). I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. Inoltre, è vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre”.

Come visto, il Dlgs 152/2006 e s.m. ha fatto salva la disciplina del Dlgs 99/1992 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) in quanto norma che, conformemente ai principi dettati dall’art. 177 contiene “disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.”

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