Cosa dice il DPR 120/2017 in tema di analisi terre e rocce da scavo

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Piccole costruzioni private, grandi opere di edilizia, studi di ingegneria: ciò che accomuna tutte queste realtà è che i lavori sugli edifici comportano il dragaggio del suolo con conseguente produzione di terre e rocce. In tutti questi casi, dunque, è bene sapere cosa dice il DPR 120/2017 in tema di analisi terre e rocce da scavo: si tratta, infatti, della nuova normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo, derivanti da attività di costruzione e demolizione. 

Un Decreto, insomma, che di fatto rappresenta oggi l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo dei materiali di scavo (terre e rocce da scavo e terre da riporto) considerati come sottoprodotti e non come rifiuti, provenienti dai cantieri di piccole e di grandi dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.

Analisi terre e rocce da scavo: le novità

Come abbiamo accennato, la normativa detta i criteri per la qualifica come sottoprodotti (e non più come rifiuti) di terre e rocce inserendo, oltre alla dimostrazione del non superamento dei valori delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), due importanti novità: la prima è la metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica, che non possono superare la quantità massima del 20%; la seconda sono i criteri di assimilazione alle terre e rocce da scavo dei materiali di riporto (conformità al test di cessione, secondo le metodiche dell’Allegato 3 al DM 5 febbraio 1998, con l’esclusione del parametro amianto e confronto con i limiti di legge previsti per le acque sotterranee).  

E così, mentre prima non venivano imposte specifiche modalità di verifica della non contaminazione del terreno (e, dunque, gli operatori e gli enti di controllo erano liberi di valutare la qualità ambientale del terreno), oggi, invece, questa discrezionalità non c’è più. Il DPR 120/2017, nell’articolo 24, prescrive infatti che la non contaminazione sia verificata con il campionamento e le analisi di terre e rocce da scavo. Per essere qualificate come sottoprodotti, infatti, le terre e rocce da scavo, per tutti i cantieri, devono rispondere ai criteri stabiliti dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il cui rispetto è valutato con le modalità procedurali stabilite dall’art. 4 del nuovo Regolamento.

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